Whisteblowing
Segnalazione di illeciti

1. Il Whistleblowing: cos’è? Come si attua?

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 co. 1 del D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 sul Whistleblowing, è doveroso implementare un Canale Interno di Segnalazione il quale, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante nonché del contenuto della segnalazione, oltreché della documentazione eventualmente allegata alla medesima, permette a dipendenti, collaboratori, consulenti e altre categorie di soggetti individuati all’art. 2 del D.Lgs. 24/2023 citato di segnalare illeciti appresi in virtù dei rapporti di lavoro/collaborazione.

2. Come si effettua una segnalazione?

La segnalazione può avvenire nelle seguenti modalità:

  1. Una Canale di Segnalazione interno conforme alle succitate disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e la cui gestione sarà affidata, così come contemplato dall’art. 4, co. 2 del Decreto cit. ad una persona o ad un Ufficio interno dedicato, ovvero ad un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato;
  2. Un canale di segnalazione orale mediante possibilità per il segnalante di richiedere un appuntamento riservato con il soggetto incaricato come gestore della segnalazione (art. 4, co. 3, ultimo periodo).

La segnalazione può essere compilata dal segnalante (“Whistleblower”):

  1. Riportando le proprie generalità, ovvero
  2. In modo anonimo, senza indicazione delle generalità.

Nel primo caso (indicando, cioè, le generalità) l’identità del segnalante rimarrà comunque riservata e verrà gestita – in linea con la succitata normativa di cui al D.Lg. 24/2023 – dal soggetto incaricato come gestore della segnalazione e potrà essere rivelata solo in casi tassativi espressamente previsti dalla Legge (procedimento penale, procedimento disciplinare in cui sia necessario rivelare l’identità del segnalante, in quest’ultimo caso previo consenso dell’interessato).

Ad ogni modo, il segnalante non potrà essere soggetto ad atti ritorsivi o discriminatori per aver segnalato una violazione od un illecito.

Nell’ipotesi, invece, di segnalazione formulata in forma anonima, questa verrà presa in considerazione solo in ipotesi particolari, ove cioè non appaia palesemente infondata e sia riscontrata da elementi oggettivi.

Sia nell’uno che nell’altro caso, se viene denunciata una violazione o segnalato un illecito mai realizzati o per i quali non è/sono responsabile/i la/e persona/e indicata/e, il segnalante si assumerà le relative responsabilità in ogni sede.

La segnalazione, anche se trasmessa in forma anonima, potrà essere in qualunque momento integrata con i dati identificativi o con eventuali ulteriori elementi utili alla decisione finale.

Tutte le segnalazioni saranno trattate nel rispetto della riservatezza del segnalante e di coloro che sono in essa coinvolti, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) ed all’informativa privacy appositamente resa dal Titolare e saranno inviate ad altre istituzioni (es. Autorità Giudiziaria) solo e soltanto nei casi previsti e contemplati dalla Legge.

3. Cos’è la segnalazione esterna e quando può essere attivata?

Nelle ipotesi di cui all’art. 6 del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione può essere presentata direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione la quale, ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante.

Le condizioni per effettuare la segnalazione tramite il canale esterno sono le seguenti:

  1. Quando non sia prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  2. Se la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. Qualora la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. Se la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC è tenuta a dare riscontro all’interessato entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Il canale per le segnalazioni esterne istituito da ANAC è accessibile tramite il seguente indirizzo: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.

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