Il Cimitero comunale di Foggia è aperto ai cittadini e ai visitatori tutti i giorni, ed osserva, in funzione delle stagioni, seguenti orari:

ORARIO ESTIVO
In concomitanza con l’ora legale, in vigore dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre
Apertura Chiusura
Mattina apertura ore 08.00 chiusura ore 12.30
Pomeriggio apertura ore 15.30 chiusura ore 18.00
ORARIO INVERNALE
In concomitanza con l’ora solare, in vigore dall’ultima domenica di ottobre all’ultima domenica di marzo
Apertura Chiusura
Mattina apertura ore 08.00 chiusura ore 12.30
Pomeriggio apertura ore 15.00 chiusura ore 17.00
Regolamento
Di seguito l’estratto del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria [2017] che disciplina la Polizia del Cimitero.

art. 49
Orario

  1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
  2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell’orario.
  3. L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 30 minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
  4. I servizi cimiteriali di tumulazione ed inumazione, ed i servizi di polizia mortuaria di esumazione ed estumulazione sono eseguiti esclusivamente nell’orario antimeridiano dalle ore 08.00 alle ore 13.00

art. 50
Disciplina dell’ingresso

  1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
  2. È vietato l’ingresso:
    • a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
    • alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell’ingresso;
    • alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
    • a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
    • ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

art. 51
Divieti speciali

  1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
    • fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
    • entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
    • introdurre oggetti irriverenti;
    • rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
    • gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
    • portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
    • danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
    • disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
    • fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;
    • eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
    • turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
    • assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
    • qualsiasi attività commerciale.
  2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.

art. 52
Riti funebri

  1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
  2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

art. 53
Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

  1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, in relazione ai criteri generali che saranno fissati dal P.R.C. o, nelle more di approvazione dello stesso, con ordinanza del Sindaco.
  2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
  3. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
  4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
  5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
  6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
  7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell’art. 87.
  8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
  9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

art. 54
Fiori e piante ornamentali

  1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
  2. In tutte le aree verdi del cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

art. 55
Materiali ornamentali

  1. Dal cimitero saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
  2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
  3. I provvedimenti d’ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del Cimitero o all’Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
  4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’art. 41 in quanto applicabili.

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